La crisi coniugale NON è ADDEBITABILE alla moglie.
Il caso. La moglie scopre che il marito ricerca compagnia femminile sul webe, quindi, la consorte decide di andarsene di casa.
I Giudici della Corte Suprema di Cassazione ritengono che la decisione sia non solo comprensibile, ma anche legittima.
In sostanza, il comportamento dell’uomo è « una violazione degli obblighi di fedeltà», poiché le sue ricerche online erano finalizzate chiaramente alla concretizzazione di «relazioni extraconiugali».
E questo dato è ritenuto sicuramente sufficiente, secondo i giudici, a « compromettere la fiducia tra i coniugi» e a «provocare l’insorgere della crisi matrimoniale» sfociata poi nella separazione.
Pertanto, la separazione della coppia– dopo un solo anno di matrimonio – non è addebitabile alla moglie; anzi, quest’ultima ha anche diritto all’assegno di mantenimento pari a 600,00 euro al mese.
A tal riguardo, i Giudici sono inequivocabili: i diversi rapporti di forza economici sono tali da far nascere un diritto al mantenimento: lui vanta una pensione da tremila euro al mese, lei è disoccupata.