Il caso. Una condomina conveniva in giudizio un’altra proprietaria per l’eliminazione di un cancello costruito sul muro perimetrale del condominio.
Il cancello serviva a collegare il cortile condominiale con un fondo di proprietà esclusiva dell’altra.
La soluzione.
La Cassazione ricorda come il condominio sia «ravvisabile ogni qual volta sia accertato un rapporto che lega alcune parti comuni a porzioni di proprietà singola».
Tuttavia, di centrale importanza appare la valutazione sulla violazione dell’art. 1102 c.c..
Infatti «il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene un’utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, o di non impedire l’altrui pari uso».
Conseguentemente,la costruzione del cancello, utilizzato per accedere dal cortile condominiale a un terreno privato, non costituisce uso vietato in quanto non viola alcun diritto degli altri comproprietari, costituendo solamente uso più intenso del bene comune.
Pertanto, è uso consentito della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 c.c. la costruzione di un cancello sul muro condominiale che serva a collegare il cortile dello stabile con una proprietà esclusiva di una condomina.