In effetti, il coniuge può negare il PROPRIO consenso al rilascio del passaporto o revocarlo.
L’ art. 12 della Legge del 21/11/1967 n. 1185 prevede che “… quando il titolare si trovi all’estero e … NON sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari pronunciati dell’autorità giudiziaria” l’altro coniuge ha diritto di negare consenso al rilascio di documento valido per l’espatrio.
Inoltre, si può negare il consenso anche quando il coniuge che si trova in Italia e che NON sta adempiendo regolarmente agli obblighi di mantenimento dell’altro coniuge o dei figli e abbia l’intenzione di espatriare proprio per sottrarsi a tali obblighi.
Al di fuori di tali ipotesi, se un coniuge, INGIUSTIFICATAMENTE, NON dà il consenso al rinnovo del passaporto, l’altro potrà chiedere l’intervento del Giudice Tutelare.
Infatti, in assenza di motivi ostativi, il coniuge che ha bisogno di espatriare potrà legittimamente ricorrere al Giudice Tutelaremediante un procedimento rientrante nella cosiddetta volontaria giurisdizione disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c..