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DENUNCIA FATTO INSUSSISTENTE? ADDEBITO SEPARAZIONE

DENUNCIA FATTO INSUSSISTENTE? ADDEBITO SEPARAZIONE

Il caso.

Il Tribunale di Bologna dichiarava la separazione di due coniugi respingendo le reciproche domande di addebito della separazione e disponendo l’affido condiviso dei due figli con residenza abituale presso la madre e regolazione del diritto di frequentazione del padre, il quale doveva versare l’assegno mensile di mantenimento della prole.

La Corte d’Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, addebitava la separazione alla moglie e disponeva un regime di coabitazione alternato dei figli presso i genitori, ritenendo decisivo ai fini della rottura del legame fra i coniugi il grave episodio della denuncia da parte della moglie di abusi sessuali commessi dal padre nei confronti della figlia nonostante fosse consapevole dell’insussistenza di tali fatti.

La rottura del legame.

La Corte ha sottolineato che per la denuncia sporta dolosamente dalla moglie si è giunti alla definitiva rottura del rapporto.

In definitiva, in tema di separazione coniugale, l’addebito della separazione è riconosciuto in capo al coniuge che ha denunciato la realizzazione di un fatto grave in capo all’altro coniuge, nonostante la consapevolezza dell’insussistenza di tale fatto.

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