La questione relativa all’obbligo dei condomini “distaccati” dall’impianto comune centralizzato di partecipare alle spese relative alla conservazione della caldaia comune è fonte di forte litigiosità condominiale.
Facciamo il punto.
La Riforma del Condominio ha modificato l’art. 1118 del codice civile stabilendo che: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che in tale ipotesi il rinunziante resta comunque obbligato a pagare le spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Infatti la caldaia e pur sempre un elemento di vantaggio anche per la propria unità abitativa.
Ulteriore problema condominiale legato all’impianto di riscaldamento è la partecipazione alle spese per l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.
Ebbene, stante quanto sopra, anche per le spese di adeguamento dell’impianto di riscaldamento alla normativa relativa all’installazione delle termovalvole gravano su tutti i condomini indipendentemente dalla circostanza che alcuni di essi si siano distaccati legittimamente dall’impianto di riscaldamento centralizzato.