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CONVIVENZA E CONTRIBUTI PER LA CASA: SI RESTITUISCONO?

CONVIVENZA E CONTRIBUTI PER LA CASA: SI RESTITUISCONO?

Il caso.

Una donna dichiarava di aver avuto una relazione con un uomo dal 1987 al 2003 e che, durante quegli anni, entrambi avevano contributo, con i propri risparmi e con i contributi lavorativi personali, alla costruzione di una casa, eretta tra il 1995 e il 1997.

Al cessare della relazione l’uomo aveva trattenuto per sé tutti gli arredi della casa, acquistati insieme o separatamente durante il periodo di convivenza e tutti i risparmi in denaro versati da entrambi.  La signora affermava di aver sopportato personalmente delle spese per l’acquisto dei materiali necessari per la costruzione della casa, nonché di aver altresì personalmente lavorato alla costruzione stessa. 

Pertanto, la donna domandava che venisse disposta la divisione del patrimonio in parti uguali con l’attribuzione in proprio favore del controvalore in denaro del valore di metà casa.

Costruzione di un futuro comune.

La Corte Suprema ha ritenuto che il conferimento del denaro e del proprio tempo libero è pur sempre avvenuto non a favore esclusivo del partner per aiutarlo nella costruzione della sua casa, bensì in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per la costruzione e la fruizione di un immobile nel quale la coppia avrebbero dovuto condividere il futuro.

Conseguentemente, quando cessa la convivenza e il progetto di vita in comune tra i due partner, il convivente avrà diritto a recuperare il denaro versato e a essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento.

Tale principio andrà applicato anche alle somme di denaro residuate sul conto corrente cointestato che, per la presunzione di parità in caso di cointestazione del rapporto di conto corrente, dovranno essere equamente divise.

Conclusione.

In definitiva, nel momento in cui si scioglie il rapporto sentimentale tra due partner ed è stato accantonato il progetto di vita insieme, il convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato per la costruzione della casa.

I contributi, in lavoro o in natura, prestati volontariamente da un partner non sono a fondo perduto e non vanno a vantaggio esclusivo dell’altro.

 

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