Il caso.
Il Tribunale di Bologna dichiarava la separazione di due coniugi respingendo le reciproche domande di addebito della separazione e disponendo l’affido condiviso dei due figli con residenza abituale presso la madre e regolazione del diritto di frequentazione del padre, il quale doveva versare l’assegno mensile di mantenimento della prole.
La Corte d’Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, addebitava la separazione alla moglie e disponeva un regime di coabitazione alternato dei figli presso i genitori, ritenendo decisivo ai fini della rottura del legame fra i coniugi il grave episodio della denuncia da parte della moglie di abusi sessuali commessi dal padre nei confronti della figlia nonostante fosse consapevole dell’insussistenza di tali fatti.