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PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: LA DONAZIONE

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: LA DONAZIONE

L’importanza di proteggere il proprio patrimonio è fondamentale ed è un atto di responsabilità al fine di evitare che i soggetti a noi più cari si trovino spiacevoli sorprese.

Nei fatti, tale impegno si concretizza nel programmare il “c.d. passaggio generazionale”, cioè il trasferimento, dei propri beni prima della morte.

Pertanto, significa preoccuparsi che i beni di cui si è proprietari vengano acquisiti da persone individuate e scelte secondo criteri personali.

Indubbiamente, si tratta di una scelta complessa che deve presuppore uno studio e un’analisi attenta e professionale.

Tra gli strumenti di pianificazione successorio – patrimoniale maggiormente utilizzati vi è la donazione.

La donazione, stipulata da un Notaio alla presenza di almeno due testimoni, ha il vantaggio di essere soggetta alle stesse imposte e aliquote della successione, ma con la differenza che tali imposte vengono pagate subito, ossia al momento della stipula dell’atto, evitando così il pericolo di eventuali aumenti delle aliquote nel futuro.

Infatti, ogni valutazione di pianificazione successoria passa attraverso lo studio sistematico degli aspetti fiscali.

Attualmente, alle successioni e donazioni, oltre alle tasse ipo-catastali per i beni immobili, si applicano le seguenti aliquote da calcolarsi sulla rendita catastale del bene:

  • 4%, se i beni vengono devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta con una franchigia, per ciascun beneficiario, di un milione di Euro;
  • 6%, se devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle con una franchigia, per ciascun beneficiario, di 100.000 euro;
  • 6%, se devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza franchigia);
  • 8%, se devoluti ad altri soggetti (senza franchigia).

Tuttavia, tale atto presenta dei rischi.  

            Per esempio, le donazioni vengono considerate anticipi sulla futura successione, cosicchè, per venti anni dalla trascrizione della donazione, il donatario o il suo acquirente potrebbero essere obbligati a restituire quanto ricevuto da parte degli altri eredi legittimari (del donante), qualora risultassero lesi nei loro diritti.

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