IL CASO
Dopo ventinove anni di matrimonio, a seguito di una separazione consensuale che nulla disponeva a titolo di contributo al mantenimento per l’uno o l’altro coniuge, la sentenza di divorzio prevedeva a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla ex moglie un importo mensile a titolo di assegno divorzile.
La Corte d’Appello negava il diritto dell’ex coniuge a percepire un importo a titolo di assegno divorzile, mancando lo stato di necessità e quindi l’obbligo solidaristico.
Infatti, si ricorda che col 2017 il criterio basato sul tenore di vita goduto dal richiedente nel corso del matrimonio è venuto meno.
Impugnazione: i motivi di diritto.
Tuttavia, secondo l’ex coniuge, in primo luogo, il criterio della indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno non trova alcun riscontro nel testo della norma (art. 5 l. 898/1970).
Inoltre, la ricorrente si chiede quali siano i parametri concreti per questa indipendenza economica: lo stipendio medio di operai e impiegati?
La pensione sociale?
Un reddito medio rapportato alla classe sociale-economica dei coniugi?
Infine, secondo la ricorrente, il nuovo parametro dell’indipendenza economica lederebbe il principio di solidarietà che continua invece a sussistere in merito al diritto alla pensione di reversibilità e ad una quota del trattamento di fine rapporto.
La nuova pronuncia del Supremo Collegio.
Risolvendo il contrastato giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 18287/18 hanno deciso che bisogna adottare «un criterio composito».
In particolare, le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale e chiariscono che il giudice, nel determinare l’assegno a favore del coniuge economicamente più debole, deve procedere alla «valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali», dando «particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale,in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo».
I matrimoni non sono tutti uguali.
Il nuovo parametro indicato dalla Suprema Corte in materia di assegno divorzile tiene conto delle peculiarità e specificità tipiche di ogni matrimonio.
Il giudice, nel caso concreto, dovrà operare un’analisi e un bilanciamento del contributo di ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare, in considerazione delle singole scelte, della durata del matrimonio, dell’età dei coniugi e delle loro potenzialità reddituali e lavorative future.